Approfondimenti
tfr il mio diritto

Recupero TFR e Fondo di Garanzia Inps

tfr il mio diritto
Il Trattamento di fine rapporto (TFR), è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto (art. 2120 c.c.).

Mese dopo mese, il datore di lavoro è tenuto ad accantonare una quota pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore divisa per 13,5 e rivalutata periodicamente secondo gli indici ISTAT. La somma di tali accantonamenti deve essere corrisposta al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il lavoratore stesso abbia deciso di destinare il suo TFR alla previdenza complementare. La legge consente, in casi eccezionali, al lavoratore che abbia già maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, di chiedere, per una sola volta nel corso del rapporto, l’anticipazione del TFR nei limiti del 70% dell’importo già maturato.
In particolare, tale richiesta deve essere specificamente motivata da:

eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;

eventuali spese da sostenere nel corso di congedi parentali o di formazione del lavoratore.

In tutti gli altri casi, il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto sempre al termine del rapporto lavorativo, di regola entro 30 giorni dalla cessazione.
Qualora il datore di lavoro non paghi al lavoratore quanto dovuto, questi ha diritto a ricorrere in giudizio per far valere le proprie ragioni.
Le strade percorribili, in tal caso, sono due:

– se il lavoratore è in possesso di documentazione rilasciata dall’azienda dalla quale risulti l’effettivo ammontare della liquidazione dovuta (buste paga, CUD, ecc.), potrà proporre un ricorso per Decreto Ingiuntivo ex art. 633 cpc;

– se, invece, il lavoratore non è in possesso di tale documentazione probatoria o ha ulteriori richieste da far valere in giudizio, come ad esempio retribuzioni non corrisposte, straordinari non pagati, ferie godute in misura inferiore a 26 giorni annui e così via, potrà adire il Giudice del Lavoro comptetente con ricorso formulato ai sensi dell’art. 414 cpc per ottenere una Sentenza di Condanna nei confronti del suo ormai ex datore di lavoro.
Una volta terminato il procedimento giudiziario ed ottenuto un titolo esecutivo nei confronti dell’azienda, il lavoratore dovrà attivarsi per mettere in esecuzione il titolo esecutivo e monetizzare concretamente la vicenda. Nel caso in cui, il tentativo di esecuzione non vada a buon fine, il lavoratore riuscirà comunque ad ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia dell’INPS.
Il “Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine rapporto“, istituito con Legge 297/82, interviene in tutti i casi di insolvenza del datore di lavoro e consente al lavoratore di recuperare quanto meno le ultime tre mensilità non corrisposte e l’intero importo del TFR. Come è dato capire dal nome stesso, il Fondo istituito presso l’INPS è un fondo di garanzia. In quanto tale, interviene soltanto nei casi in cui il lavoratore dia prova di aver tentato senza esito il recupero del suo credito nei confronti dell’azienda.
Più precisamente, in base all’art. 2 della Legge 297/82 è possibile richiedere con successo l’erogazione del TFR al Fondo di Garanzia nei seguenti casi:

1) fallimento, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, dopo 15 giorni all’ammissione allo stato passivo reso esecutivo;

2) concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione;

3) esecuzione forzata individuale non andata a buon fine (ipotesi percorribile ogni qual volta non sia possibile proporre istanza di fallimento).

In quest’ultimo caso, il lavoratore, oltre a tentare infruttuosamente l’esecuzione ottenendo un verbale di pignoramento negativo, dovrà dimostrare che risultino circostanza che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con nuova azione esecutiva e ciò tramite apposita visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari del luogo di residenza del datore.
Il diritto al pagamento del TFR si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo di Garanzia liquida le somme comprensive di interessi legali e rivalutazione entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore.

Avv. Ferdinando D’Ambrosio