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falso d'autore

Falso d’Autore? No, Grazie!

falso d'autore
L’attuale congiuntura economica ha comportato un incremento dei reati di natura patrimoniale. È frequente, nella prassi giudiziaria, imbattersi nel reato previsto e punito dall’art.648 c.p.: la ricettazione.

Detta norma punisce, con la reclusione da due ad otto anni e con la multa €516 ad €10.329, chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti ex art. 628, terzo comma c.p., 629 secondo comma c.p., ed art. 625, primo comma, n. 7-bis). Il secondo comma del 648 c.p. prevede un’attenuante speciale se il fatto è di particolare tenuità. Tale delitto appare di particolare complessità ed in questa sede ci occuperemo di aspetti, sempre di attualità, sviscerati dalla Cassazione. È capitato a tutti di trovarsi in attività commerciali dove viene esposta merce riportante la dizione “falso d’autore“.
Orbene, secondo i Giudici della Suprema Corte, è reato. Gli Ermellini rilevano che anche la dicitura “Falso d’autore” apposta sulla merce in esposizione e ben riconoscibile da chi acquista, comporta l’integrazione del reato “de quo”. Lo scopo della legge infatti non è solo di tutelare la pubblica fede al momento dell’acquisto, ma anche nella fase successiva dell’utilizzazione, a nulla rilevando le tesi difensive, proposte in sede giudizio, inerenti il prezzo di vendita esiguo praticato, o le condizioni di vendita della merce. Attenzione quindi ad acquisire merce contraffatta, poiché, nella migliore delle ipotesi, all’acquirente può essere contestata la contravvenzione dell’incauto acquisto.

Avv. Alessandro Gammieri