16 Feb Risarcimento per mancata fruizione permessi Legge n. 104 del 92.
Permessi Legge n. 104/92 e mancata fruizione.
La legge n. 104/92 o “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, prevede una serie di diritti ed agevolazioni in favore delle persone portatrici di handicap e dei loro familiari.
Tra gli altri, l’art. 33 della legge n. 104/92 nella sua attuale formulazione, garantisce ai soggetti riconosciuti titolari di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge succitata ed ai rispettivi familiari, il diritto a fruire di riposi per un massimo di 2 ore giornaliere e di permessi retribuiti per un massimo di 3 giorni al mese.
Per godere di tali benefici è necessario presentare all’INPS, tramite caf-patronato abilitati, apposita domanda di invalidità/handicap ed ottenere il riconoscimento dell’handicap grave dalla Commissione medica ASL / INPS incaricata.
Chi può beneficiare dei permessi ex Lege n. 104/92?
Quanto ai beneficiari dei permessi, più precisamente, la normativa in vigore prevede che in assenza di ricovero della persona con handicap grave, possano godere dei tre giorni di permesso mensile retribuito:
– il genitore;
– il coniuge;
– parenti ed affini entro il secondo grado;
– parenti ed affini entro il terzo grado quando genitori o coniuge del portatore di handicap siano deceduti, invalidi o abbiano oltre 65 anni di età.
Per fruire dei permessi, il familiare indicato deve compilare la domanda presso il proprio datore di lavoro allegando apposite certificazioni ed autocertificazioni dalle quali risulti il diritto richiesto.
Cosa accade se il datore di lavoro si rifiuta di concedere il permesso dovuto?
Una volta ultimato l’iter, il datore di lavoro non potrà opporsi senza giustificato motivo alla richiesta di fruizione dei permessi.
Qualora ciò accada, il datore di lavoro si esporrà ad una possibile richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore.
Proprio in tal senso, si è recentemente pronunciato il Tribunale di Firenze con Sentenza del 1 Settembre 2016 affermando che “…il diniego protratto nel tempo dei permessi ex Lege n. 104/1992 determina un pregiudizio risarcibile alla qualità della vita lavorativa della ricorrente, dovendo lavorare nei tre giorni mensili che avrebbero dovuto essere destinati all’assitenza del coniuge, aggravata anche dall’incombente di dovere organizzare l’assistenza in forme alternative al proprio impegno diretto. Si tratta di una lesione che ha natura oggettiva, interessa la vita lavorativa della dipendente e la relazione con il coniuge che necessita di assistenza, investe interessi e beni costituzionalmente protetti.”
Una pronuncia giudiziaria da accogliere senza dubbio con favore, pienamente rispettosa dei diritti dei soggetti diversamente abili.
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