31 Mar Porto d’armi ed omessa custodia.
OMESSA CUSTODIA DI ARMI: QUALI SANZIONI PENALI?
L’ art. 20 bis della legge 110/75 sanziona e punisce colui che, pur detenendo legalmente un’arma, omette di custodirla “diligentemente”.
La norma non prescrive alcun accorgimento particolare al comune cittadino, purché vengano adoperare le dovute cautele affinché non sia “agevole” a terzi impossessarsi dell’arma.
Tale fattispecie astratta, come è ovvio che accada, applicata al caso concreto, porta ad alcune curiose pronunce da parte dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione Penale.
L’ultima sentenza in materia è stata depositata il 20 Marzo 2017, quando la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna a 200€ all’imputato, accusato di aver omesso la custodia dell’arma legalmente detenuta, poiché occultata sotto al materasso, priva di caricatore e senza colpo in canna.
Il Tribunale condannava l’imputato all’ammenda di 200€ poiché riteneva la condotta dello stesso di “scarsa diligenza”, non essendosi adeguatamente adoperato al fine di prevenire l’eventuale impossessamento da parte di terzi.
La Cassazione, di contro, ha ritenuto la condotta dell’uomo non sussumibile nella fattispecie prevista e punita dall’art. 20 bis, poiché, spiegano i giudici, l’imputato aveva compiutamente dimostrato che la propria abitazione era dotata di normali sistemi di chiusura di porte e serrature, e detenendo: a) l’arma scarica e priva di caricatore sotto al materasso; b) il caricatore nascosto in un vano all’interno del camino; c) le cartucce in un cassetto della veranda, non era pertanto punibile ai sensi di legge.
In conclusione, il comportamento dell’imputato non era meritevole di censure, poiché in capo al cittadino “non vi è alcun obbligo di adottare particolar sistemi ed efficienti misure contro i furti in abitazione”, e le modalità di detenzione dell’arma erano adeguatamente diligenti.
Penalista
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