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Legge Pinto e “processi lumaca”: come ottenere il risarcimento danni.

Legge Pinto e risarcimento danni

Che cos’è la legge pinto

La cosiddetta legge Pinto n.89/2001 riconosce la possibilità di richiedere l’equa riparazione del danno subito a causa dell’eccessiva durata di un processo.

 

La ragionevole durata del processo

Qual è la durata ragionevole di un processo?

Per il primo grado di giudizio si reputano ragionevoli tre anni.

Quest’ultimo termine va ridotto ad es. per processi del lavoro o previdenza, per i riti speciali o urgenti o che abbiano come oggetto diritti della persona.

Per il secondo grado o appello due anni e per il grado di legittimità (Cassazione) un anno.

I procedimenti di esecuzione forzata (pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi), si considerano di durata ragionevole se contenuti nel termine di tre anni.

Per le procedure concorsuali si amplia il termine sino a sei anni.

Il termine ragionevole si ritiene in ogni caso rispettato se il giudizio definitivo giunge nel termine massimo di sei anni.

 

Computo della durata

Per computare la durata occorre fare riferimento a criteri differenti a seconda che il processo sia di natura civile o di natura penale.

Nel primo caso, il termine decorre dal deposito del ricorso introduttivo o dalla notifica dell’atto di citazione.

Nel secondo caso, invece, il termine decorre da quando l’indagato viene a conoscenza del procedimento penale a suo carico mediante un atto dell’autorità giudiziaria.

 

Come proporre il ricorso

Il ricorso ai sensi della legge Pinto va presentato dalla persona che ha subito il danno, tramite l’assistenza di un Avvocato esperto in materia.

L’azione si promuove con ricorso al presidente della Corte d’appello del distretto in cui ha la sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo contestato.

Ad esempio, per una causa “lumaca” tenutasi dinanzi al Tribunale di Napoli, Nola, Santa Maria Capua Vetere o Napoli Nord sarà sempre competente la Corte di Appello di Napoli.

A pena di decadenza, il termine per proporre ricorso è di sei mesi dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha concluso il procedimento.

Nulla impedisce di proporre il ricorso ex lege Pinto anche durante il procedimento tardivo.

La legittimazione passiva spetta al Ministro della giustizia se il procedimento tardivo è un procedimento ordinario, il Ministro dell’economia e delle finanze in tutti gli altri casi.

Al ricorso vanno sempre allegati, tutti gli scritti difensivi relativi al procedimento tardivo, i verbali di causa ed i  provvedimenti del giudice, incluso ovviamente il provvedimento che ha definito il giudizio.

Tutto ciò, anche al fine di dimostrare che l’eccessiva durata del processo sia stata causata dal malfunzionamento dell’apparato giudiziario.

 

Svolgimento del giudizio per l’equa riparazione

Una volta depositato il ricorso per equa riparazione, la Corte d’appello competente vi provvede con decreto motivato.

Se il ricorso è accolto, il giudice ingiunge al Ministero convenuto di pagare la somma liquidata e autorizza la provvisoria esecuzione.

A questo punto sarà cura della parte ricorrente notificare al Ministero della giustizia il ricorso e decreto entro trenta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il tutto a pena di inefficacia del decreto e senza possibilità di riproporre la domanda.

Avverso la decisione è possibile proporre opposizione dinanzi la stessa Corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del relativo provvedimento.

Se, invece, il ricorso è respinto, il ricorrente non potrà più riproporlo.

L’indennizzo è escluso in particolari circostanze, come ad esempio nel caso in cui la parte che propone il ricorso sia stata condannata nel processo tardivo per “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c.

Inoltre, sono recentemente state introdotte alcune ipotesi di presunzione di insussistenza del danno (ad esempio, ai casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa).

 

L’importo dell’indennizzo.

L’indennizzo liquidato dal giudice a titolo di equa riparazione oscillerà tra quattrocento ed ottocento euro per ciascun anno o frazione ultrasemestrale di anno in cui il processo abbia ecceduto la durata ragionevole.

Tuttavia, è possibile prevedere in determinati casi un importo maggiore.

Ciò, in particolare, per i processi del lavoro o previdenza, riti speciali o d’urgenza, od ancora, che procedimenti che abbiano come oggetto diritti della persona.

Avv. Fedele Ercolano

Studio Legale “Il Mio Diritto”

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