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Debito condominiale Il Mio Diritto

Debiti Condominiali: come Procedere al Recupero del Credito

Debito condominiale Il Mio Diritto

La III sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 4238 dell’8 novembre 2012, depositata il 20 febbraio 2013, ha confermato la sentenza a Sezioni Unite n. 9148/08,con la quale aveva stabilito il seguente principio di diritto: “…considerato che l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l’intrinseca parziarietà dell’obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l’intero”.

Nel caso deciso dalla sentenza che qui si commenta, la Suprema Corte ha affrontato ancora una volta un tema, quale quello della possibilità di escutere i singoli condomini per debiti del condominio, assai dibattuto in passato. Infatti, sino all’emissione del già citato principio di diritto, la giurisprudenza era stata alquanto altalenante, tanto che in alcuni casi era stata consentita l’esecuzione, nei confronti del singolo condomino, per l’intero debito.
La Suprema Corte, in questo caso, si è uniformata al principio di diritto enunciato nel 2008, che prevede la possibilità, per il creditore del Condominio, di agire nei confronti del singolo condomino, ma esclusivamente nei limiti della rispettiva quota parte: “considerato che l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l’art. 1123 cit, interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che – in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità – l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote; tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà…
Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto “interesse del condominio”, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.

Avv. Fedele Ercolano