03 Mag Emotrasfusione con Sangue Infetto: Ottenere il Risarcimento
La Legge 210/92, poi modificata dalla Legge 238/97, prevede un indennizzo a favore delle persone danneggiate in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati, infezioni contratte per rischi professionali (in relazione al personale sanitario).
La normativa di cui sopra, si rivolge a chi ha riportato lesioni o infermità permanenti derivanti da vaccinazioni di vario tipo (obbligatorie per legge, consigliate, assunte per motivi di lavoro o per poter accedere a uno stato estero,ecc.), le persone contagiate dai virus dell’AIDS (HIV) o dell’Epatite a seguito di somministrazioni di sangue, il personale sanitario che ha contratto l’infezione da HIV durante il servizio, il coniuge e/o il convivente contagiato dal partner e il figlio infettato durante la gestazione. In caso di morte del danneggiato, anche i parenti stretti (coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni e maggiorenni) possono presentare domanda di indennizzo.
In passato la Cassazione aveva stabilito la cumulabilità di indennizzo e risarcimento dei danni. Le istanze andavano inoltrate entrambe al Ministero della Salute.
Nel 2008, le Sezioni Unite della Cassazione hanno finalmente stabilito un limite temporale per le richieste di risarcimento da sangue infetto, estendendo la responsabilità del Ministero della Salute anche ai tanti casi risalenti agli anni ’70, fermo restando la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale previsto per ottenere l’indennizzo e/o il risarcimento. A tal proposito, bisogna precisare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il soggetto che afferma di aver contratto per contagio una malattia, a causa di un fatto doloso o colposo di un terzo, decorre non dal giorno in cui il terzo determina la condizione che produce il danno altrui o in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto derivante dal comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e considerando le conoscenze scientifiche diffuse.
Spetta al danneggiato provare la provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti, fermo restando che tutto ciò grava, non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge, o per regola tecnica, della documentazione sanitaria.
Una volta accertata l’esistenza dei presupposti appena descritti, si dovrà procedere, in via preliminare o amministrativa-gerarchica, a una richiesta di risarcimento danni, per il tramite di raccomandata a.r. (che avvierà una cd. fase stragiudiziale) da inviare al Ministero della Salute.
Nel caso in cui tale richiesta dovesse rimanere inevasa (cd. silenzio inadempimento della P.A.) o l’autorità competente dovesse emettere un provvedimento di rigetto, sarà necessario convenire il Ministero della Salute in giudizio davanti al Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro territorialmente competente, intraprendendo una causa civile vera e propria con l’ausilio di una equipe medico-legale specializzata nel settore del risarcimento danni.
Avv. Fedele Ercolano