03 Mag Quando Farsi Risarcire da Equitalia
Sono tanti a ricevere quotidianamente cartelle e solleciti di pagamento da Equitalia, ma prima di pagare le cartelle esattoriali, in pochi accertano che le somme indicate siano effettivamente dovute e, conseguentemente, che eventuali forme di esecuzione forzata avviate da Equitalia (ad esempio fermo e/o ipoteca) siano legittime.
Orbene, proprio in quest’ultimo caso, diversi tribunali hanno riconosciuto al contribuente il diritto a chiedere, nei confronti di Equitalia, il risarcimento del danno da fatto illecito per chi ha subìto l’illegittima iscrizione di ipoteca su un bene immobile, oppure di fermo amministrativo su un veicolo a motore. A tal proposito, molteplici possono essere i casi in cui chiedere il risarcimento per l’illegittima applicazione di un fermo amministrativo o ipoteca da parte dell’Agente per la Riscossione. Potrebbe essere il caso di una cartella mai notificata o notificata fuori dai termini di legge, oppure una cartella esattoriale avente ad un oggetto un credito prescritto o decaduto, ancora, un fermo amministrativo e/o ipoteca non preceduto da un determinato avviso o sollecito da destinare, entro termini previsti dalla legge al contribuente. In questi casi, il contribuente deve riuscire a dimostrare di aver subito un danno economico o non patrimoniale o anche il danno biologico derivante dallo stato di stress cagionato dall’illegittima iscrizione dell’ipoteca o fermo amministrativo. Proprio su quest’ultima questione hanno piu volte osservato i Giudici campani che, va riconosciuto all’attore un risarcimento in via equitativa determinato da danni esistenziali e morali per la “persecuzione”, ed azioni esecutive del concessionario, nonche violazioni al suo buon nome, immagine e onorabilità.
Detto ciò, il contribuente che ritenga di aver subito un danno da illegittima ipoteca deve avviare una causa civile ordinaria davanti al tribunale civile Ora, esaminando attentamente l’altra forma di espropriazione forzata che maggiormente interessa, ovvero il fermo amministrativo, quest’ultimo costituisce un atto con il quale si colpisce un bene mobile del debitore, iscritto in pubblici registri (per esempio PRA per autoveicoli), al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse ( ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada. Per questi motivi, il fermo amministrativo è considerato uno dei modi più odiosi per rivalersi sul contribuente moroso, poiche incide pesantemente sul soggetto impedendogli l’uso di un mezzo di locomozione (auto, moto, furgone etc.), il più delle volte indispensabile all’attività lavorativa e alla vita di relazione.
L’iscrizione del fermo comporta per il debitore sino a quando non provvederà a saldare il proprio debito gravi conseguenze ovvero:
- a) il veicolo non può essere messo in circolazione e se circola è prevista una sanzione;
- b) il veicolo non può essere demolito;
- c) non può essere venduto e se ciò avviene in un momento successivo all’iscrizione del fermo, non può comunque circolare. Inoltre, alla luce delle recentissime regole che disciplinano la materia dei pignoramenti sui veicoli, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione può agire forzatamente per la vendita del veicolo,
In conclusione, il consiglio è che quando si riceve una cartella esattoriale o un sollecito di pagamento da Equitalia e si intende estinguere il proprio debito, la prima cosa da fare è procurarsi l’estratto conto (cd. estratto di ruolo) dal quale risultano, nel dettaglio, tutte le somme addebitate a proprio carico, cartella per cartella, tributo per tributo, importo per importo…controllare con attenzione se le somme richieste sono effettivamente dovute e solo dopo, pagare.
Avv. Fedele Ercolano