03 Mag Obbligo del Mantenimento dei Figli da parte dei Genitori
In primo luogo, bisogna precisare che con la legge 219/2012, si è avviata una sostanziale modifica della competenza per il Tribunale Ordinario e Tribunale per i minori.
Infatti, tutte le procedure giudiziarie relative all’affidamento e mantenimento dei figli minori, sia legittimi che naturali, e tutte le azioni di accertamento e disconoscimento della filiazione di minori di età sono state affidate alla competenza del tribunale ordinario, restando di competenza del tribunale per i minorenni i soli procedimenti di potestà genitoriale e di adozione dei minori.
Detto questo, relativamente all’applicazione dei doveri genitoriali nei confronti dei figli, da sempre l’art. 148 c.c. viene utilizzato dagli avvocati matrimonialisti come procedura sommaria volta al rapido ottenimento di un assegno in favore del figlio in caso di totale e/o parziale inadempimento dell’obbligo economico di contribuzione da parte del coniuge. Tale procedimento, spesso, risulta essere l’unico rimedio azionabile dalla parte interessata, qualora si debba opinare in tema di mantenimento in senso stretto dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Questo procedimento può essere azionato da chiunque vi abbia interesse, quindi potrebbero ricorrere all’articolo 148 c.c. i seguenti soggetti:
- Ciascuno dei genitori, legittimi o naturali;
- I figli maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti o eventuali ascendenti;
La domanda ex art. 148 c.c. va rivolta contro tutti coloro che sono obbligati al mantenimento dei figli legittimi e/o naturali (già equiparabili con d.lgs n. 154 del 28/12/2013), conseguentemente:
- I genitori;
- Gli altri ascendenti, sia di linea materna o paterna (es. nonni), solo nel caso in cui i genitori siano privi di quei mezzi necessari al mantenimento dei propri figli, in quest’ultimo caso, il genitore agisce nei confronti del proprio ascendente (es. nonni), non per far mantenere direttamente i nipoti, bensi per metterlo in condizione di poter mantenere economicamente i propri figli;
Trattasi di un procedimento speciale, che viene introdotto con ricorso presso il Presidente del Tribunale, il quale ricevuto il ricorso, fissa l’udienza per la comparizione delle parti.
In tale udienza, il Presidente, sentito l’inadempiente e assunte sommarie informazioni, potrà ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole (es. il giudice potrebbe ordinare che il datore di lavoro del padre o nonno inadempiente, versi parte dello stipendio necessario al mantenimento del figlio o nipote direttamente alla madre). Lo stesso decreto, che costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti, verrà notificato dal ricorrente all’interessato ed al terzo debitore, i quali potranno proporre opposizione (secondo le norme che regolano l’opposizione al decreto ingiuntivo) entro venti giorni dalla sua notifica, oltre i quali il decreto diventerà definitivo, fatta salva la presenza di determinate e sopravvenute circostanze che potranno comportare la modifica o la revoca del provvedimento.
Avv. Fedele Ercolano