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La prova testi nel processo civile.

processo prova     I mezzi di prova nel Processo Civile, sono rappresentati da tutto ciò che può servire al giudice per acquisire la cognizione dei fatti rilevanti per la decisione di un giudizio.

Nel nostro ordinamento oltre alla prova documentale (atto pubblico e scrittura privata), il codice stabilisce come mezzi di prova da poter utilizzare nel processo civile di cognizione: la verificazione della scrittura privata, la querela di falso, la confessione, il giuramento, la testimonianza, l’interrogatorio formale, l’ispezione, l’esibizione, la consulenza tecnica, la prova delegata ed altri provvedimenti integrativi istruttori.

Detto ciò, di seguito esamineremo i mezzi di prova maggiormente adottati in un processo civile, tra cui, la prova testimoniale e la consulenza tecnica.

 

     LA PROVA TESTIMONIALE

La testimonianza consiste nell’esposizione di fatti rilevanti per la decisione della lite resa da un terzo avanti al giudice, in contraddittorio tra le parti.

La testimonianza, inoltre, è resa in giudizio, dinanzi al giudice, nel contraddittorio tra le parti col supporto dei rispettivi Avvocati difensori. Ciò comporta che vanno escluse dall’ambito della prova testimoniale le dichiarazioni stragiudiziali, anche se rese dinanzi ad un notaio, ovvero nelle forme dell’atto notorio, dell’esperienza che esula dalla cultura comune.

Le deposizioni testimoniali hanno valore di prova solo in ordine a quanto fu sottoposto alla diretta percezione fisica del teste. Non si può dire lo stesso per la deposizione de relato, ossia quella in cui il teste non riferisce fatti da lui direttamente conosciuti, ma accadimenti appresi da altre persone ( “ho saputo che”…ecc.).

Il codice civile pone una serie di limiti all’ammissibilità della prova testimoniale, limiti che trovano la loro ratio in un’ottica di sfavore per la prova orale e di favore per la prova documentale, ma, la portata di detti limiti è stata, dalla giurisprudenza fortemente ridotta.

Ciò premesso, l’art. 2721 c.c. esclude l’ammissibilità della testimonianza su contratti quando il valore dell’oggetto eccede la somma di 5.000 lire; tuttavia il giudice può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Occorre precisare che il predetto limite – come quelli riguardanti la prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, ad substantiam o ad probationem -opera esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti.

L’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice.

La audizione dei testi è, inoltre, ammissibile laddove la parte alleghi di essersi trovata nell’impossibilità morale e materiale di procurarsi la prova scritta.

Infine, è ammissibile la prova testimoniale se la parte che la chiede abbia perduto senza sua colpa il documento.

L’istanza di ammissione della prova testimoniale deve provenire da una delle parti, salvo alcune eccezioni, deve essere dedotta su fatti specifici, formulati in articoli separati. Trattasi, dunque, di una richiesta istruttoria che l’Avvocato difensore della parte deve ritualmente proporre nel corso del processo.

Sulla base del noto brocardo negativa non sunt probanda, è considerata inammissibile la prova testimoniale avente ad oggetto fatti negativi. Tuttavia, con riferimento a determinate situazioni può accadere che la parte deve fondare la propria domanda o eccezione mediante la dimostrazione di una circostanza di fatto negativa.

In tal caso, risulta evidente che non essendo possibile fornire la prova diretta di un fatto negativo (ossia, di un fatto mai accaduto), occorre necessariamente dimostrarlo con un fatto positivo idoneo, anche mediante presunzioni o testimoni, a far desumere il fatto negativo (es. nel giudizio instaurato per l’accertamento negativo di un debito è il debitore a dover dimostrare l’inesistenza del titolo).

Per quanto concerne la cd. prova contraria, appare corretto ritenere che la cd. prova contraria diretta – ossia quella vertente sugli stessi fatti articolati da controparte allegati in negativo – non richiede la specificazione dei fatti da provare secondo le modalità di cui all’art. 244 c.p.c., risultando necessaria soltanto l’indicazione dei testimoni. Diversamente, nell’ipotesi di cd.prova contraria indiretta – cioè quella relativa a fatti nuovi e diversi volti a dimostrare, la insussistenza o la diversa configurazione dei fatti allegati da controparte – è necessario il rispetto delle modalità di deduzione della prova appena descritte.

L’art. 244 c.p.c. richiede, inoltre, l’indicazione specifica delle persone da interrogare.

E’ stato sostenuto che la sola indicazione del nome e del cognome del teste possa bastare ad consentirne la sua individuazione.

L’art. 246 c.p.c., operando una valutazione a priori sulla credibilità del teste, sancisce che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse.

La nullità della deposizione testimoniale per incapacità del testimone escusso in giudizio non ha natura assoluta, ma è stabilita nell’interesse delle parti. Essa, pertanto, deve essere tempestivamente eccepita nel corso o subito dopo l’espletamento della prova ai sensi dell’art. 157, 2° comma c.p.c.

Ciò detto, appare opportuno esaminare alcune ipotesi particolari affrontate in giurisprudenza:

  1. a) l’amministratore di una società non può essere ammesso a deporre nel processo in cui abbia agito come rappresentante della società medesima;
  2. b) non sussiste incapacità a deporre per il socio di una società di capitali in una controversia tra un terzo e la società medesima;
  3. d) va esclusa la capacità a testimoniare del condomino nella causa promossa dall’amministratore del condominio, sia per la tutela delle cose comuni, che per la riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino per l’utilizzazione delle cose e dei servizi comuni;
  4. e) va esclusa la capacità a testimoniare del coniuge in regime di comunione legale nelle controversie aventi ad oggetto beni comuni;
  5. f) è incapace il conducente del veicolo danneggiante nel giudizio in cui si discuta della responsabilità del proprietario del veicolo medesimo;

 

Con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, conseguentemente, l’attendibilità del teste non può essere esclusa a priori, per il solo fatto della esistenza di vincoli familiari con le parti.

Infine, l’art. 250 c.p.c. descrive le formalità che l’Avvocato deve seguire nell’intimazione dei testimoni a comparire.

In conclusione, non è azzardato sostenere che l’audizione dei testi, per la sua duttilità procedurale e discrezionalità nella sua valutazione da parte del giudice, sia probabilmente, quello più adottato nel processo civile.

     Avv. Fedele Ercolano

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