03 Mag Rincari RCA Auto in Campania
Quella dei rincari dei premi assicurativi Rc auto rappresenta per i cittadini italiani residenti in Campania, un durissimo colpo alla già risicate capacità patrimoniali delle famiglie.
L’auto è strumento spesso indispensabile e pagare è un obbligo, cui il cittadino non può sottrarsi. A fronte di ciò, è bene sapere che anche le compagnie assicuratrici sono tenute a rispettare un complesso di regole poste a vantaggio del cittadino. A tal proposito, è giusto far chiarezza su alcuni semplici obblighi di informazione e comunicazione che le compagnie devono osservare per legge.
In primo luogo, è opportuno porre l’attenzione sulle circolari Isvap n. 235/1995 e n. 518/2003, le quali stabiliscono che le imprese assicuratrici devono dare comunicazione per iscritto ai propri assicurati delle variazioni di premio e che, in mancanza, il contratto in corso deve essere prorogato con precedente premio tariffa. Ancora, recentemente il regolamento Isvap n. 4 del 09/08/2006, adottato in attuazione dell’art. 131 ultimo comma del nuovo codice delle assicurazioni private, precisa ulteriormente gli obblighi informativi a carico delle imprese di assicurazioni in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti rca auto, predisponendo finanche lo schema di comunicazione che le imprese devono adottare. Difatti, il citato regolamento obbliga le assicurazioni a trasmettere al contraente una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto contenente le seguenti indicazioni:
1)la data di scadenza del contratto,
2)il premio relativo all’annualità,
3) le modalità di disdetta contrattuale,
In secondo luogo, obblighi informativi a carico delle imprese di assicurazione sono previsti anche dal c.d. Decreto Bersani del 31.01.2007, che modificando l’articolo 134 del Codice delle Assicurazioni espressamente sancisce: ” è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito“. Alla luce di ciò, è chiaro che i comportamenti tenuti dalla imprese assicurative sul territorio campano costituiscano una grave discriminazione in termini di parità di trattamento tra cittadini, violino palesemente l’art. 3 della Costituzione Italiana e si pongano in netto contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza da osservare in fase di conclusione ed esecuzione del contratto, a discapito del cittadino contraente-debole (sul punto Cassazione Civile Sezioni Unite n. 28056 del 25.11.2008).
Gli agenti-assicuratori operanti sul territorio campano si sono per anni fatti beffe dei principi su elencati, senza tener conto di esposti, petizioni, ricorsi e quant’altro. Pare, però, che la situazione stia lentamente cambiando. Recenti pronunce giurisprudenziali dimostrano una rinnovata attenzione dei giudici partenopei volta alla tutela dei cittadini campani. Qualcosa, finalmente, si muove. Non resta che attendere fiduciosi gli sviluppi della questione.
Avv. Fedele Ercolano