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Dirigenti Medici e Veterinari: è illegittimo il Blocco dell’indennità di Esclusività.

medici ok     Come noto, il d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 2010 ha bloccato i rinnovi contrattuali ed introdotto forti restrizioni agli aumenti stipendiali del comparto sanitario, inclusi i medici ospedalieri.

     Spinti da una normativa poco chiara e dalla necessità di sanare l’ormai cronico buco di bilancio, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale hanno incluso nel blocco stipendiale anche l’aumento retributivo spettante in relazione alla c.d. indennità di esclusività per il periodo 2011 – 2014.

     Tale indennità non è altro che la somma dovuta al dirigente medico o veterinario del SSN come corrispettivo per aver scelto di non avvalersi del regime c.d. extramoenia.

     L’importo di detta voce retributiva è connesso all’anzianità di servizio professionale ed aumenta una volta decorsi 5 o 15 anni di servizio in regime di esclusività, previa positiva valutazione di professionalità rilasciata dal collegio tecnico della struttura del SSN da cui il dirigente medico o veterinario dipende.

     Ebbene, secondo la Giurisprudenza di merito l’interpretazione restrittiva adottata dalle Aziende Ospedaliere e dalle ASL è illegittima, per cui l’aumento dell’importo spettante a titolo di indennità di esclusività deve essere riconosciuto a tutti i dirigenti medici o veterinari decorsi i cinque o quindici anni di anzianità professionale, previa valutazione positiva di professionalità rilasciata del collegio tecnico di appartenenza.

     Sul punto, in particolare la Sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – del 18/03/2014, Giudice Dr.ssa Ruggiero, in accoglimento del ricorso presentato da un dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera “Cardarelli” di Napoli, ha correttamente evidenziato come “...il blocco degli emolumenti risulti escluso per il caso di “eventi straordinari” che incidano sulla dinamica salariale, vale a dire per il caso di eventi che modifichino la tipologia e le condizioni della prestazione resa. La disposizione contrattuale citata…” (ovvero l’art. 42 CCNL comparto sanitario area Dirigenza Medica e Veterinaria) “…fa chiaro riferimento alla ratio dell’indennità di esclusività ivi contemplata e cioè che essa rappresenti un incentivo economico strutturato quale contropartita ad una scelta dell’interessato che modifica il rapporto di lavoro, rendendolo più intenso e di sicuro maggior interesse per l’amministrazione sanitaria. Il regime di esclusività, infatti, viene diversamente a strutturare il contratto tra il medico e l’azienda sanitaria: intanto viene corrisposta una quota aggiuntiva del salario in quanto la prestazione viene ad assumere una pregnanza maggiore e diversa, resa, com’è, in regime di esclusività, appunto. Una riprova si rinviene nell’interpretazione fornita sulla norma in controversia da parte della Conferenza Stato-Regioni del 10/02/2011 ove si elencano tra gli eventi che incidono sulla prestazione lavorativa, in quanto tali, immuni dal vincolo di cui all’art. 9 della Legge citata, per il servizio sanitario nazionale, “il passaggio al regime di non esclusività a quello di esclusività.”

     A tale orientamento hanno poi fatto seguito ulteriori pronunce giudiziarie conformi, da ultimo le Sentenze nn. 39/2016 e 50/2016 emanate dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Perugia.

     Alla luce di ciò, è consigliabile che tutti i dirigenti medici e veterinari in forza presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale in regime di esclusività si attivino rapidamente per valutare, con l’ausilio di un legale specializzato in diritto del lavoro, l’opportunità di agire nei confronti del proprio datore di lavoro per recuperare le spettanze retributive dovute e non corrisposte a titolo di aumento dell’importo dovuto come indennità di esclusività negli anni 2011 – 2012 – 2013 e 2014 in cui è stato illegittimamente applicato il blocco.

     Il recupero di detti importi è possibile nei limiti della prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie per i crediti da lavoro.

     Avv. Ferdinando D’Ambrosio

 

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