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Controllo dei Lavoratori e Nuove Tecnologie: quali limiti?

controllo lavoratoriControllo dei lavoratori in azienda: la sottile linea tra efficienza e violazione della privacy.

Con la stipula del contratto, il lavoratore subordinato “…si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.” (art. 2094 c.c.)

Il datore di lavoro può, dunque, certamente controllare, direttamente o mediante la propria organizzazione, il corretto adempimento delle prestazioni lavorative del dipendente.

Tale esigenza deve, però, bilanciarsi con il diritto alla riservatezza del lavoratore tutelato dall’art. 15 della Costituzione Italiana.

Esiste, infatti, una sottile linea che separa il controllo dei lavoratori effettuato al solo fine di rendere più efficiente il lavoro in azienda e la tutela della privacy del lavoratore.

 

LIMITI AL POTERE DI CONTROLLO

E’ chiaro che il potere di controllo dei dipendenti non può essere senza limiti.
La legge prevede una serie di strumenti volti a garantire il lavoratore da forme di controllo troppo invadenti e non adeguatamente motivate.
L’esigenza è oggi molto sentita a causa delle continue innovazioni tecnologiche, che consentono al datore di lavoro di tenere costantemente sotto controllo i propri dipendenti senza costi e sforzi eccessivi.
Telecamere a circuito chiuso, analisi dei dati reperibili su server e computer aziendali, controllo del traffico telefonico e del traffico internet e, nei casi peggiori, addirittura l’utilizzo di lettori di impronte digitali per rilevare l’accesso in azienda, sono tutti strumenti potenzialmente distruttivi della privacy del lavoratore.
Ebbene, forme di controllo così invasive sono vietate dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui è “E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altra apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.”
Il divieto di controllo dei lavoratori viene meno solo nel caso in cui i controlli siano giustificati da esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro o nel caso in cui il datore di lavoro desideri semplicemente tutelare il patrimonio aziendale, accertando condotte penalmente illecite da parte di un suo dipendente.
Ad ogni modo, va precisato che l’imprenditore, per poter effettuare un qualunque controllo dei lavoratori a distanza, deve sempre munirsi preventivamente o di uno specifico accordo sindacale, o di autorizzazione rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro, o del consenso di tutti i lavoratori presenti in azienda.
Insomma, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 15982 del 17 Luglio 2007, “…la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, va mantenuta in una dimensione umana, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro.

Avv. Ferdinando D’Ambrosio

Studio Legale “Il Mio Diritto”

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