23 Nov Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Cos’è il periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso è quel lasso di tempo che deve intercorrere tra la data di comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro e il momento in cui il recesso stesso acquista efficacia.
Si tratta di un istituto previsto dall’art. 2118 c.c. a tutela della parte che subisce il recesso dal contratto di lavoro, sia essa l’azienda o il lavoratore.
La parte che esercita il recesso dal contratto deve, infatti, comunicare per tempo alla controparte la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale e ciò al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli di una cessazione immediata del rapporto di lavoro.
Il lavoratore o l’azienda che recede dal contratto di lavoro ad nutum senza un buon motivo è tenuto a pagare un risarcimento danni parametrato sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di lavoro non effettuato.
Qual è la durata del preavviso?
Sul punto, l’art. 2118 del codice civile si affida ai contratti collettivi, agli usi o all’equità.
Il più delle volte, i contratti collettivi nazionali applicabili al rapporto di lavoro indicano espressamente il periodo di preavviso spettante in base alla qualifica, all’inquadramento ed all’anzianità lavorativa maturata.
L’analisi, dunque, va fatta caso per caso e non è possibile indicare in linea generale un termine dovuto per licenziamento o dimissioni.
Qualora la parte non rispetti i termini, la misura della c.d. indennità sostitutiva va calcolata in base a due fattori:
– la retribuzione normalmente spettante al lavoratore;
– il periodo di preavviso dovuto e non concesso alla controparte.
Quando non spetta alcun preavviso?
L’obbligo non sussiste durante il periodo di prova, in caso di accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di licenziamento per giusta causa e di dimissioni per giusta causa.
In queste ultime due ipotesi, l’evento o il comportamento scatenante la giusta causa di dimissioni o licenziamento è talmente grave da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro e spinge all’immediato scioglimento del vincolo contrattuale.
Cosa accade nel periodo di preavviso?
Durante il periodo di preavviso il contratto di lavoro viene eseguito regolarmente e le parti conservano tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro (Cass. 2876 del 21/07/1975).
Nel caso in cui, invece, la parte che recede dal contratto per dimissioni o licenziamento opti per il c.d. preavviso non lavorato, è tenuta a risarcire la controparte con il pagamento un’indennità sostitutiva.
Nell’ipotesi di dimissioni volontarie senza preavviso, di regola, l’azienda può trattenere l’importo dovuto in forza del mancato rispetto del termine dalle c.d. spettanze di fine rapporto, ovvero il TFR, le retribuzioni, le ferie non godute ed i ratei 13ma o 14ma mensilità non ancora corrisposti.
Nel caso in cui sia l’azienda a licenziare senza preavviso il lavoratore, questi ha diritto a percepire in aggiunta alle spettanze di fine rapporto già maturate, una somma ulteriore a titolo di indennità di mancato preavviso.
Preavviso e dimissioni on-line.
Come noto, a far data dal 12 Marzo 2016, con l’entrata in vigore del c.d. Jobs Act l’unica strada valida per rassegnare le dimissioni è la procedura di dimissioni on-line predisposta dal Ministero del Lavoro.
Va precisato al riguardo che la riforma ha cambiato semplicemente le modalità con cui il lavoratore è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni.
Il lavoratore che intenda rassegnare le dimissioni volontarie dovrà, quindi, seguire la procedura telematica prevista dalla legge sempre nel rispetto del termine di preavviso dovuto nel suo caso specifico in forza del contratto collettivo applicabile.
Avv. Ferdinando D’Ambrosio
Studio Legale “Il Mio Diritto”
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