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Invalidità ed Accompagnamento: come e quando procedere

inps invaliditàCOSA E’ L’INVALIDITA’?

L’invalidità consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante, rispetto al quale l’interessato può ottenere benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.

CHI PUO’ RICHIEDERE L’INVALIDITà?

I benefici possono essere richiesti da:

  • – i cittadini italiani, i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea che risiedono nel territorio nazionale;
  • – i cittadini extra comunitari e gli apolidi (compresi i familiari iscritti nella loro carta di soggiorno) in possesso della carta di soggiorno.
  1. REQUISITI SANITARI NECESSARI

Per invalidi civili, si intendono coloro i quali sono affetti da minorazioni psico-fisiche di diverso tipo.

Si considerano mutilati ed invalidi civili secondo la legge:

  • – i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico dismetabolico, insufficienze mentali degenerative da effetti sensoriali o funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo;
  • – i minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
  • – i cittadini ultra sessantacinquenni che hanno difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Norme specifiche, inoltre, riguardano particolari forme di invalidità, che danno diritto alle relative prestazioni pensionistiche e indennità:

Per i cd. Ciechi civili:

Sono ciechi civili i cittadini la cui cecità, congenita o contratta, non sia dovuta a cause di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio.

Ai fini delle prestazioni, quest’ultimi vengono distinti in due categorie:

Ciechi assoluti:

In caso di totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, o percezione dell’ombra e della luce (“visus motu-manu” percepiscono il solo movimento della mano, ma non sono in grado di contare le dita).

Ciechi parziali:

  • – ventesimisti: in caso di acuità visiva non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con correzione (possono contare il numero delle dita della mano a distanza ravvicinata);
  • – decimisti: in caso di residuo visivo tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi con correzione.

Sordomuti:

Si considera sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

 

LA VALUTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI INVALIDITA’

Per la valutazione della percentuale di invalidità, si fa riferimento alle tabelle allegate al D.M. della Sanità del 5/02/1992, che indicano la percentuale di invalidità da assegnare a ciascuna menomazione.

ALTRI REQUISITI

Oltre al requisito sanitario, sono necessari, ai fini della concessione delle prestazioni economiche a favore dei soggetti riconosciuti invalidi civili, ulteriori requisiti:

Requisito reddituale

Per avere diritto ad alcune prestazioni economiche, l’invalido non deve superare annualmente determinati limiti di reddito. La verifica della permanenza dei requisiti reddituali viene effettuata ogni anno mediante richiesta di autocertificazione inviata dall’Inps direttamente al pensionato.

I requisiti reddituali si differenziano a secondo del tipo di prestazione connessa all’invalidità totale o parziale.

  • I redditi da prendere in considerazione sono quelli personali, assoggettabili all’Irpef, (reddito imponibile all’irpef al netto degli oneri deducibili) relativi all’anno precedente.
  • Non dipendono da limiti di reddito: l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, quella per i ciechi civili assoluti, l’indennità di comunicazione per i sordomuti e l’indennità speciale per i ciechi parziali.

Requisito di età

Alcune prestazioni di invalidità si differenziano a seconda dell’età dei soggetti.

Per l’accoglimento della domanda di invalidità e l’erogazione delle prestazioni economiche di natura assistenziale vi è anche un limite di età oltre il quale la prestazione non può essere concessa indipendentemente dalla sussistenza del requisito dell’invalidità. Il limite anagrafico è rappresentato dal compimento dei 65 anni di età. I soggetti che hanno compiuto i 65 anni di età e 7 mesi, infatti, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla legge, hanno titolo per ottenere l’assegno sociale.

Requisito di incollocamento al lavoro

Per l’assegno mensile per invalidità parziali (tra il 74% e il 99%) oltre al requisito di reddito, viene richiesto anche il requisito di incollocamento al lavoro, da certificare mediante iscrizione alle liste speciali di collocamento per i disabili.

Requisito di non ricovero a totale carico della finanza pubblica

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con il ricovero a totale carico della finanza pubblica.

 

2) LA DOMANDA DI INVALIDITA’ e ACCOMPAGNAMENTO

La domanda di invalidità ed accompagnamento va presentata alla competente Commissione medica della A.S.L. di residenza dell’ interessato obbligatoriamente in via telematica attraverso il Pin all’INPS oppure attraverso Enti di Patronato, allegando:

  • – certificato medico attestante la patologia invalidante (cd. modello S3) .
  • – altra documentazione medica utile (cartelle , cliniche, referti) in originale
  • – eventuale certificazione dello stato invalidante che necessiti la visita domiciliare

3) L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’

La Commissione medica della A.S.L. fissa la data della visita medica entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda di invalidità. Se la Commissione medica non provvede entro tale termine, il richiedente può adire il Tribunale territorialmente competente.

Il richiedente si presenta a visita medica nel giorno e nel luogo stabilito.

Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia.

La Commissione medica A.S.L., dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale.

Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione medica A.S.L. oggi invece l’INPS trasmette all’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un’originale del verbale di visita. Sul verbale è indicata la percentuale di invalidità riconosciuta.

4) RICORSO INVALIDITà E ACCOMPAGNAMENTO.

Contro il decreto di decisione del ricorso, o trascorsi inutilmente 180 giorni dalla sua presentazione, è possibile ricorrere dinanzi al giudice ordinario soltanto tramite l’ausilio di un avvocato.

5) LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO

In caso di peggioramento delle condizioni di salute si può procedere alla richiesta di nuova visita per l’ ”aggravamento”, per ottenere una valutazione dell’invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla Commissione asl.

6) LA CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

L’inps, titolare della potestà concessoria delle prestazioni, dopo la trasmissione d’ufficio di copia dell’istanza di concessione di detti benefici unitamente a copia autentica del verbale sanitario da parte delle ASL, accertato il possesso dei requisiti amministrativi, provvede al riconoscimento dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

Per tali benefici vengono spediti a casa degli interessati (oggi invece redatti dagli Enti patronati, anche detti modelli AP70) insieme all’esito dell’accertamento di invalidità, dei moduli per l’autodichiarazione degli ulteriori requisiti necessari da restituire all’ente concessorio.

Effetti del riconoscimento dell’invalidità:

Invalidità oltre il 50%: Possibilità di iscriversi nelle liste di collocamento speciale al lavoro

Invalidità oltre il 67%: Esenzione totale ticket farmaceutico

Invalidità compresa tra il 74% ed 100 %: Assegno Mensile

IL PAGAMENTO DELLE PROVVIDENZE

Dopo aver accertato, nei confronti dell’ interessato, l’esistenza delle altre condizioni richieste dalla legge (eventuali incompatibilità, situazione reddituale ecc), viene emanato il provvedimento di concessione che viene inviato alla sede dell’ INPS territorialmente competente, che provvede al pagamento dei benefici economici attraverso l’Ufficio postale (riscossione allo sportello o accreditamento sul conto corrente postale), oppure mediante accreditamento sul conto corrente bancario.

Entro 180 giorni dalla data di ricezione del verbale si devono concludere le procedure di concessione delle provvidenze riconosciute. Sulle prestazioni dovute debbono essere corrisposti gli interessi legali secondo le norme previste dal Codice Civile.

AUTODICHIARAZIONI ANNUALI

Per continuare a percepire le prestazioni economiche erogate a seguito della concessione di invalidità o accompagnamento, ogni anno vengono inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati,oppure inviati dagli enti di patronato autorizzati, i modelli per le autodichiarazioni per continuare a percepire le provvidenze;

  • – I titolari di indennità di accompagnamento devono autocertificare la sussistenza di o meno di uno stato di ricovero;
  • – I titolari di assegno mensile per invalidità parziale devono autocertificare la permanenza o meno di iscrizione alle liste di collocamento

DIRITTI DEGLI EREDI:

Le prestazioni di invalidità civile non sono reversibili. Gli eredi di invalido civile deceduto possono chiedere soltanto la riscossione dei ratei maturati e non riscossi.

     Avv. Fedele Ercolano

     Studio Legale “Il Mio Diritto”

     Consulenza ed Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza

     Gruppo “New-d Economy”