03 Mag Processo Penale: Come Evitarlo
Il problema dei tempi biblici della giustizia hanno imposto al legislatore di intervenire con alcuni istituti che hanno, in parte, apportato effettivi benefici alla macchina della Giustizia.
In che modo? Ovviamente evitando di celebrare i processi. Tali strumenti sono la sospensione del procedimento mediante messa alla prova e la particolare tenuità del fatto. In questa sede ci occuperemo della prima ipotesi, introdotta dalla legge 28.04.2014 nr. 67, pubblicata su G.U. Serie Generale 2.05.2014, nr. 100, in vigore dal 17/05/2014. Tale novella legislativa ha introdotto l’art. 168 bis c.p. che prevede la possibilità per l’indagato/imputato di chiedere di evitare il processo penale, mediante l’affidamento al servizio sociale, che provvede a stilare un “programma di recupero” che può prevedere anche attività di volontariato, particolari preclusioni in relazione ad orari o luoghi da frequentare. La messa alla prova prevede la prestazione di condotte finalizzate ad eliminare le conseguenze dannose del reato ed è, altresì, subordinata alla prestazioni di attività di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche attitudini professionali del richiedente, e la durata minima temporale non può essere inferiore a 10 giorni.
Tale “beneficio”, tuttavia, ha delle preclusioni ben precise:
- può essere richiesto una sola volta dall’imputato/indagato;
- può essere richiesto solo in costanza di certi reati (puniti con pena pecuniaria o pena detentiva non superiore a 4 anni, oltre che per le condotte previste dall’art. 550 c.p.p. comma2).
A distanza di poco più di un anno dall’entrata in vigore di detto istituto è possibile stilare un bilancio alquanto positivo, poiché, in effetti, tale istituto, in precedenza applicabile solo per i processi penali a carico di minori, ha assunto un ruolo deflattivo imponente, permettendo di evitare la celebrazione di processi aventi ad oggetto anche reati di una certa gravità.
Tale istituto, tuttavia, ha delle peculiarità procedurali che variano a seconda dello stato del procedimento penale (indagini, dibattimento, decreto penale di condanna, rito direttissimo, giudizio immediato), che destano tutt’ora perplessità (ad esempio la possibilità di richiedere tale istituto in costanza di giudizio direttissimo, con imputato detenuto per la medesima causa).
Tuttavia, a prescindere dello stato del procedimento vi sono delle caratteristiche uniche ed imprescindibili: infatti, al fine del benevolo accoglimento della richiesta di messa alla prova, è necessario che l’indagato/imputato presenti un programma di recupero stilato con l’UEPE competente per territorio, in mancanza del programma, è imprescindibile presentare un attestato di richiesta di elaborazione del medesimo. Il periodo di messa alla prova e sospensione del procedimento è stabilito dal Giudice e sottostà al vaglio discrezionale dello stesso, e varia a seconda della tipologia di reato.Al termine della messa alla prova, la valutazione finale spetta al giudicante, che, in caso di esito positivo dichiara l’estinzione della pena e del reato.
Avv. Alessandro Gammieri