03 Mag Reato in Bacheca su Facebook
I social networks, oramai, sono quotidianamente presenti nelle aule di tribunale: la Cassazione, di recente, ha fornito diverse pronunce relativamente ad i reati di ingiuria e diffamazione, a mezzo Facebook.
Gli Ermellini, in particolare, si sono pronunciati sulla configurabilità di tali fattispecie laddove i soggetti non siano direttamente riconoscibili, ovvero, nel caso in cui non si faccia palese riferimento ad un nominativo. Secondo i giudici di legittimità, riferimenti a qualifiche, attività o status precisi, da cui si possa agevolmente identificare l’oggetto delle invettive, è bastevole per integrare i reati in commento.
Attenzione quindi a commenti inerenti l’amico del cuore, l’ex di turno, o il collega di studio. Per i giudici, infatti, è passibile di condanna per diffamazione colui che pubblica sul proprio profilo Facebook giudizi “poco lusinghieri” su una persona identificabile anche se a leggere è una ristretta cerchia di iscritti.
Per la giurisprudenza l’individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali.
Assoluta rilevanza assume il significato delle parole, essendo sufficiente che l’agente faccia uso di espressioni socialmente interpretabili come offensive.
Avv. Alessandro Gammieri