03 Mag Reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è previsto dall’art. 341 bis, così come modificato dall’art. 1 comma 8 della legge n.94 del 2009, e punisce «chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale, mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni».
Rispetto all’abrogato art. 341 c.p., è invariato il bene giuridico tutelato, consistente nell’onore e nel prestigio del pubblico ufficiale, attinente alla dignità ed al rispetto di cui la pubblica funzione deve essere connaturata.
Dalla lettura della prescrizione penale si evince chiaramente che l’art. 341-bis c.p. richiede la sussistenza di tre elementi costitutivi:
– che il fatto sia commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico;
– la presenza di più persone;
– che la condotta sia posta in essere mentre il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.
Da ciò si desume che la norma imponga la contemporaneità tra offesa ed esercizio del pubblico officio.
Da tale struttura, si evince la volontà del legislatore: sanzionare, più gravemente chi abbia inteso, con le offese rivolte al pubblico ufficiale, interferire con lo svolgimento della pubblica funzione.
In particolare, assume rilevanza, ai fini dell’integrazione del reato, non più la semplice offesa in sé considerata, bensì la percezione e la risonanza che di essa ha l’intera comunità.
Avv. Alessandro Gammieri