31 Mar REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA
Querela e remissione tacita.
“Avvocato, non desidero sapere nulla di questo processo”.
Ad ogni Avvocato Penalista è capitato di sentir pronunciare queste affabili parole dal proprio assistito.
Il cittadino, nel ritenere che il proprio rapporto col la Giustizia si esaurisca nello sporgere la querela, incorre in errore o il processo penale va avanti anche senza il suo intervento, doveroso, in udienza?
L’art. 152 comma 2 c.p. prevede che la remissione di querela possa essere espressa o tacita. Quest’ultima si integra laddove il querelante ponga in essere “comportamenti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”
Secondo un recente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione (confermato in una sentenza depositata il 23/03/2017), tale volontà tacita può essere rilevata nell’assenza della persona offesa all’udienza, laddove sia stata preventivamente avvisata dal giudice che la mancata comparizione all’udienza dibattimentale comporterebbe la remissione tacita della querela.
Tale interpretazione della norma appena citata, risolve l’imbarazzo derivante dalla lettura dell’art. 152 c.p., che non individua specifici comportamenti da cui si possa desumere la volontà della persona offesa. di non insistere nell’azione giudiziaria intrapresa con la querela.
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