La III sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 4238 dell’8 novembre 2012, depositata il 20 febbraio 2013, ha confermato la sentenza a Sezioni Unite n. 9148/08,con la quale aveva stabilito il seguente principio di diritto: “
…considerato che l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l’intrinseca parziarietà dell’obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l’intero”.